Art. 51
Richiesta di sovvenzione
In vigore dal 16 ott 2014
Richiesta di sovvenzione
1. Lo Stato membro che ha individuato una soluzione di trasporto possibile, la quale necessita però il concorso finanziario dell'Unione per il trasporto dell'assistenza di protezione civile, può chiedere una sovvenzione dell'Unione.
2. Lo Stato membro specifica la percentuale di cofinanziamento dell'Unione richiesta, che non supera il 55 % dei costi ammissibili per le azioni di trasporto, conformemente all', paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, e può coprire al massimo l'85 % dei costi ammissibili per le azioni di trasporto di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b), della decisione n. 1313/2013/UE. La Commissione comunica immediatamente la richiesta a tutti gli Stati membri.
3. La Commissione può istituire partenariati quadro con le pertinenti autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 178 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:762:oj#art-51