Art. 56
Designazione dell'autorità competente
In vigore dal 16 ott 2014
Designazione dell'autorità competente
Gli Stati membri designano le autorità competenti autorizzate a richiedere e a ricevere dalla Commissione il sostegno finanziario in applicazione della presente decisione e ne informano la Commissione entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione. Eventuali modifiche sono comunicate immediatamente alla Commissione.
Le notifiche delle autorità competenti fatte dagli Stati membri in forza dell' della decisione 2007/606/CE, Euratom rimangono tuttavia valide fino a nuova comunicazione da parte degli Stati membri interessati.
Storico versioni
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