Art. 55

Risarcimento dei danni

In vigore dal 16 ott 2014
Risarcimento dei danni Salvo casi debitamente provati di dolo o colpa grave, lo Stato membro richiedente il supporto al trasporto rinuncia a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti dell'Unione per i danni subiti al proprio patrimonio o al proprio personale di servizio in conseguenza alla fornitura del supporto al trasporto di cui alla presente decisione.
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