Art. 54 · Rimborso del finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto

Art. 54

Rimborso del finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto

In vigore dal 16 ott 2014
Rimborso del finanziamento dell'Unione per il supporto al trasporto Per i costi sostenuti nel quadro della procedura di cui all', entro 90 giorni dal completamento dell'operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione emette a carico dello Stato membro che beneficia del finanziamento una nota di addebito per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione sulla richiesta di servizio di trasporto e pari a almeno il 15 % dei costi delle azioni di trasporto di cui all', paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE e al 45 % delle azioni di trasporto di cui all', paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE.
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