Art. 11
Deroga al divieto di spedizione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell’allegato
In vigore dal 27 mar 2014
Deroga al divieto di spedizione di carni fresche di suini e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell’allegato
In deroga all’, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni fresche di suini, di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato, purché tali prodotti:
a)
siano stati prodotti e trasformati in conformità all’, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE;
b)
siano soggetti a certificazione veterinaria in conformità all’ della direttiva 2002/99/CE;
c)
siano corredati del certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intra-UE di cui al regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II va completata come segue:
«Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (*2).
(*2)
GU L 95 del 29.3.2014, pag. 48.»
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Storico versioni
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