Art. 8.tit_1
Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
In vigore dal 27 mar 2014
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:178:oj#art-8.tit_1