Art. 4
Deroga al divieto di spedizione di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine dalle zone elencate nella parte III dell’allegato
In vigore dal 27 mar 2014
Deroga al divieto di spedizione di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine dalle zone elencate nella parte III dell’allegato
In deroga al divieto di cui all’, lettera c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine dalle zone elencate nella parte III dell’allegato, purché:
a)
siano ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell’allegato, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell’; oppure
b)
siano stati prodotti e trasformati in conformità all’, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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