Art. 3
Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell’allegato
In vigore dal 27 mar 2014
Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell’allegato
In deroga al divieto di cui all’, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi provenienti da un’azienda situata nelle zone elencate nella parte II dell’allegato in altre zone situate nel territorio dello stesso Stato membro, purché tali suini siano rimasti nell’azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni prima della data della movimentazione e
1.
i suini siano stati sottoposti ad esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all’, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni prima della data della movimentazione e ad un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell’allegato della decisione 2003/422/CE della Commissione (16), oppure
2.
i suini provengano da un’azienda:
a)
che, almeno due volte all’anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta da parte dell’autorità veterinaria competente ad ispezioni:
i)
conformi agli orientamenti e alle procedure di cui al capitolo IV dell’allegato della decisione 2003/422/CE,
ii)
comprensive di un esame clinico e di un campionamento conformi alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell’allegato della decisione 2003/422/CE,
iii)
finalizzate al controllo dell’effettiva applicazione delle misure di cui all’, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE;
b)
che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall’autorità competente;
c)
in cui i suini di età superiore ai 60 giorni sono stati sottoposti agli esami di laboratorio per la peste suina africana di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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