Art. 5
Deroga al divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina dalle zone elencate nella parte III dell’allegato
In vigore dal 27 mar 2014
Deroga al divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina dalle zone elencate nella parte III dell’allegato
In deroga al divieto di cui all’, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di prodotti derivati di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), ottenuti da sottoprodotti di origine animale della specie suina, dalle zone elencate nella parte III dell’allegato, purché tali sottoprodotti siano stati sottoposti a un trattamento che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi relativamente alla peste suina africana.
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