Art. 7
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
In vigore dal 27 mar 2014
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi:
a)
sperma suino, salvo che esso provenga da verri allevati in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all’, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (18) e situato al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato della presente decisione;
b)
ovuli ed embrioni di animali della specie suina, salvo che essi provengano da scrofe donatrici allevate in aziende conformi all’, paragrafo 2 e situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato, e gli embrioni siano concepiti con sperma conforme alla lettera a).
Storico versioni
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