Art. 7 · Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

Art. 7

Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

In vigore dal 27 mar 2014
Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi: a) sperma suino, salvo che esso provenga da verri allevati in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all’, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (18) e situato al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato della presente decisione; b) ovuli ed embrioni di animali della specie suina, salvo che essi provengano da scrofe donatrici allevate in aziende conformi all’, paragrafo 2 e situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato, e gli embrioni siano concepiti con sperma conforme alla lettera a).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:178:oj#art-7