Art. 8
Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
In vigore dal 27 mar 2014
Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina dalle zone elencate nell’allegato in altri Stati membri e in paesi terzi
1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita di sottoprodotti animali di origine suina sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali sottoprodotti suini siano ottenuti da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di prodotti derivati ottenuti da sottoprodotti di origine animale di suini provenienti dalle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato, purché:
a)
tali sottoprodotti siano stati sottoposti ad un trattamento che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da suini non presentino rischi relativamente alla peste suina africana;
b)
le partite siano corredate di un documento commerciale rilasciato in conformità al capo III dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (19).
Storico versioni
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