Art. 10

Riconoscimento di macelli, laboratori di selezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini dell’articolo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2

In vigore dal 27 mar 2014
Riconoscimento di macelli, laboratori di selezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini dell’ e dell’, paragrafo 2 L’autorità competente degli Stati membri interessati approva solo i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini dell’ e dell’, paragrafo 2, presso i quali la produzione, l’immagazzinamento e la trasformazione delle carni fresche di suini e dei preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi conformemente alle deroghe previste all’ e all’, paragrafo 2, sono realizzati separatamente dalla produzione, dall’immagazzinamento e dalla trasformazione di altri prodotti costituiti da o contenenti carni fresche di suini e preparati e prodotti a base di carni ottenute da suini originari o provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato, diversi da quelli riconosciuti a norma del presente articolo.
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Riconoscimento di macelli, laboratori di selezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini dell’articolo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2 (Art. 10 Decisione (UE) 2014/178) — Testo vigente | Portale Normativo