Art. 10
Riconoscimento di macelli, laboratori di selezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini dell’articolo 4 e dell’articolo 9, paragrafo 2
In vigore dal 27 mar 2014
Riconoscimento di macelli, laboratori di selezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini dell’ e dell’, paragrafo 2
L’autorità competente degli Stati membri interessati approva solo i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini dell’ e dell’, paragrafo 2, presso i quali la produzione, l’immagazzinamento e la trasformazione delle carni fresche di suini e dei preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi conformemente alle deroghe previste all’ e all’, paragrafo 2, sono realizzati separatamente dalla produzione, dall’immagazzinamento e dalla trasformazione di altri prodotti costituiti da o contenenti carni fresche di suini e preparati e prodotti a base di carni ottenute da suini originari o provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell’allegato, diversi da quelli riconosciuti a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:178:oj#art-10