Art. 12
Informazioni relative agli articoli da 9 a 11
In vigore dal 27 mar 2014
Informazioni relative agli articoli da 9 a 11
Ogni sei mesi a partire dalla data della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all’ ed eventuali informazioni pertinenti l’applicazione degli articoli da 9 a 11.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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