Art. 12

Informazioni relative agli articoli da 9 a 11

In vigore dal 27 mar 2014
Informazioni relative agli articoli da 9 a 11 Ogni sei mesi a partire dalla data della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all’ ed eventuali informazioni pertinenti l’applicazione degli articoli da 9 a 11.
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Informazioni relative agli articoli da 9 a 11 (Art. 12 Decisione (UE) 2014/178) — Testo vigente | Portale Normativo