Art. 13
Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini selvatici
In vigore dal 27 mar 2014
Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini selvatici
1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a)
dalle zone elencate nell’allegato non vengano effettuate spedizioni di suini selvatici vivi in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro;
b)
dalle zone elencate nell’allegato non vengano spedite carni fresche di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altre zone nel territorio dello stesso Stato membro non elencate nell’allegato di partite di carni fresche di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nella parte I dell’allegato, purché i suini selvatici siano stati sottoposti con esito negativo ad un test per la peste suina africana in conformità alle procedure diagnostiche di cui al capitolo VI, parti C e D, dell’allegato della decisione 2003/422/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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