Art. 14
Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui agli articoli 2, 9 e 13
In vigore dal 27 mar 2014
Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui agli
Gli Stati membri interessati garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto del divieto di cui agli siano contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con:
a)
il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;
b)
il bollo sanitario per le carni fresche di suini di cui alla sezione I, capo III, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.
Storico versioni
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