Art. 14

Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui agli articoli 2, 9 e 13

In vigore dal 27 mar 2014
Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui agli Gli Stati membri interessati garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto del divieto di cui agli siano contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con: a) il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell’allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004; b) il bollo sanitario per le carni fresche di suini di cui alla sezione I, capo III, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.
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Marchi sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui agli articoli 2, 9 e 13 (Art. 14 Decisione (UE) 2014/178) — Testo vigente | Portale Normativo