Art. 16
Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati
In vigore dal 27 mar 2014
Requisiti in materia di informazione degli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati della sorveglianza della peste suina africana relativa alle zone elencate nell’allegato, conformemente ai programmi di eradicazione della peste suina africana dalle popolazioni di suini selvatici, approvati dalla Commissione in conformità all’ della direttiva 2002/60/CE e di cui all’, secondo comma, della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:178:oj#art-16