Art. 2

Divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina da alcune zone elencate nell’allegato

In vigore dal 27 mar 2014
Divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina da alcune zone elencate nell’allegato Gli Stati membri interessati vietano: a) la spedizione di suini vivi dalle zone elencate nelle parti II e III dell’allegato; b) la spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nella parte III dell’allegato; c) la spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine dalle zone elencate nella parte III dell’allegato; d) la spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina dalle zone elencate nella parte III dell’allegato.
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