Art. 1

Il consigliere-auditore

In vigore dal 29 feb 2012
Il consigliere-auditore 1.   Nell’ambito della Commissione è istituita la funzione specifica di consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 2.   Il consigliere-auditore ha il compito di tutelare l’esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate previsti dai regolamenti sottoelencati (di seguito «i regolamenti di base») e di garantire che i procedimenti in materia commerciale relativi a tali regolamenti si svolgano in modo imparziale, equo e in tempi ragionevoli. I regolamenti di base sono i seguenti: a) regolamento (CE) n. 1225/2009, in particolare gli (paragrafi 10 e 11), 6 (paragrafi 5, 6, 7 e 8), 8 (paragrafi 3, 4 e 9), 18, 19, 20 e 21; b) regolamento (CE) n. 597/2009, in particolare gli (paragrafi 12 e 13), 11 (paragrafi 5, 6, 7, 8 e 10), 13 (paragrafi 3, 4 e 9), 28, 29, 30 e 31; c) regolamento (CE) n. 260/2009, in particolare gli ; d) regolamento (CE) n. 625/2009, in particolare gli ; e) regolamento (CE) n. 3286/94, in particolare gli ; f) regolamento (CE) n. 385/96, in particolare gli (paragrafi 12 e 13), 6 (paragrafi 5, 6, 7 e 8), 12, 13 e 14; g) regolamento (CE) n. 868/2004, in particolare gli ; h) regolamento (CE) n. 732/2008, in particolare gli ; i) regolamento (CE) n. 1515/2001, in particolare l' paragrafo 2 e l' paragrafo 2; j) regolamento (CE) n. 427/2003, in particolare l' paragrafo 5, l' paragrafi 4, 5 e 6, l' paragrafi 2 e 3 e l'.
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Il consigliere-auditore (Art. 1 Decisione (UE) 2012/199) — Testo vigente | Portale Normativo