Art. 5
Condizioni dell’intervento del consigliere-auditore, scadenze e informazione
In vigore dal 29 feb 2012
Condizioni dell’intervento del consigliere-auditore, scadenze e informazione
1. Il consigliere-auditore agisce su richiesta delle parti interessate, del membro della Commissione competente per la politica commerciale, del direttore generale, del direttore competente per un procedimento commerciale o del suo delegato, o di un direttore di altri servizi consultati su un procedimento in materia commerciale.
2. Il consigliere-auditore può intervenire in qualsiasi fase di un procedimento in materia commerciale, tenendo conto dei vincoli temporali cui è soggetto tale procedimento.
3. Il consigliere-auditore è vincolato alle scadenze applicate nei procedimenti in materia commerciale in conformità ai regolamenti di base.
4. Gli atti giuridici finali e le proposte della Commissione sono accompagnati da una nota del consigliere-auditore in cui egli indica se è intervento nel procedimento in questione e la natura di tale intervento.
Storico versioni
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