Art. 4

Principi dell’intervento del consigliere-auditore

In vigore dal 29 feb 2012
Principi dell’intervento del consigliere-auditore 1.   Nell’esercizio delle sue funzioni il consigliere-auditore agisce in maniera indipendente e non riceve istruzioni sul modo di assolvere i suoi compiti. 2.   Nell’esercizio delle sue funzioni il consigliere-auditore tiene conto della necessità di applicare efficacemente i regolamenti di base nel rispetto della normativa dell’Unione vigente e dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. 3.   Nell’esercizio delle sue funzioni il consigliere-auditore ha accesso senza restrizioni e senza indebiti ritardi ai fascicoli attinente a un procedimento in materia commerciale in qualsiasi fase del procedimento. 4.   Il consigliere-auditore adotta decisioni in conformità alla presente decisione e può formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione responsabili dell’indagine su qualsiasi questione riguardante i diritti delle parti interessate che abbiano richiesto il suo intervento. Il consigliere-auditore si assicura che tutti i fatti pertinenti, favorevoli o sfavorevoli alle parti interessate, siano presi in considerazione nella preparazione delle proposte o dei progetti di atti giuridici della Commissione. 5.   Il consigliere-auditore è tenuto informato dal direttore competente o dal suo delegato dell’iter del procedimento in cui è intervenuto fino all’adozione di un atto giuridico finale da parte, secondo i casi, della Commissione o del Consiglio. Il consigliere-auditore è informato sollecitamente di ogni modifica sostanziale della posizione della Commissione nella fase finale dei procedimenti in materia commerciale, in modo da poterne valutare le possibili conseguenze per i diritti delle parti interessate. 6.   Il consigliere-auditore consiglia il membro della Commissione competente per la politica commerciale e se del caso il direttore generale circa il seguito da dare alle sue raccomandazioni e, se necessario, le possibili soluzioni. 7.   Il consigliere-auditore è consultato dal direttore competente in relazione a modifiche o aggiornamenti della politica concernente questioni procedurali e sostanziali aventi rilevanza per i diritti delle parti interessate di cui all’ della presente decisione. Il consigliere-auditore può essere consultato su ogni altra questione attinente a un procedimento in materia commerciale. 8.   Il consigliere-auditore può presentare al membro della Commissione competente per la politica commerciale, e se necessario al direttore generale per il commercio, osservazioni e raccomandazioni riguardanti qualsiasi questione attinente a procedimenti in materia commerciale.
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Principi dell’intervento del consigliere-auditore (Art. 4 Decisione (UE) 2012/199) — Testo vigente | Portale Normativo