Art. 7

Audizioni di una singola parte interessata o di un gruppo di parti interessate con interessi simili

In vigore dal 29 feb 2012
Audizioni di una singola parte interessata o di un gruppo di parti interessate con interessi simili 1.   Il consigliere-auditore può organizzare e condurre un’audizione tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell’indagine, e se del caso altri servizi, su richiesta motivata della parte interessata o del gruppo di parti interessate con interessi simili. 2.   Un’audizione di un gruppo di parti interessate con interessi simili su una questione specifica può essere richiesta da una singola parte interessata e ha luogo a condizione che almeno un’altra parte interessata con interessi simili accetti di parteciparvi.
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Audizioni di una singola parte interessata o di un gruppo di parti interessate con interessi simili (Art. 7 Decisione (UE) 2012/199) — Testo vigente | Portale Normativo