Art. 8
Audizioni di parti interessate con interessi diversi
In vigore dal 29 feb 2012
Audizioni di parti interessate con interessi diversi
1. Il consigliere-auditore può organizzare e presiedere un’audizione di parti interessate con interessi diversi affinché gli argomenti contrapposti possano essere confrontati e discussi. Il termine entro cui deve essere tenuta l’audizione è specificato nell’avviso di apertura del procedimento in materia commerciale.
2. Un’audizione di parti interessate con interessi diversi può essere organizzata, sentiti i servizi della Commissione incaricati dell’indagine, in ogni fase di un procedimento di difesa commerciale.
3. Un’audizione di parti interessate con interessi diversi su una questione specifica può anche essere chiesta da una singola parte interessata e ha luogo a condizione che almeno un’altra parte interessata con interessi diversi accetti di parteciparvi.
4. I servizi della Commissione incaricati dell’indagine, e se necessario altri servizi, partecipano all’audizione.
5. I rappresentanti competenti degli Stati membri possono partecipare in qualità di osservatori a qualsiasi audizione di parti interessate con interessi diversi.
Storico versioni
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