Art. 6

Audizioni

In vigore dal 29 feb 2012
Audizioni 1.   Su richiesta o nei casi e alle condizioni previste dai regolamenti di base, il consigliere-auditore può organizzare e condurre due tipi di audizioni: audizioni tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione incaricati dell’indagine, e audizioni di parti interessate con interessi diversi. 2.   Un’audizione può riguardare ogni questione che si presenti in una qualsiasi fase di un procedimento in materia commerciale e che possa avere conseguenze per i diritti delle parti interessate. 3.   Le persone fisiche invitate a partecipare a un’audizione compaiono personalmente o sono rappresentate da un rappresentante legale. Le persone giuridiche invitate a partecipare a un’audizione sono rappresentate da un mandatario debitamente abilitato, scelto tra i membri dell’organico permanente. 4.   Le persone fisiche o giuridiche invitate a partecipare a un’audizione organizzata dal consigliere-auditore possono essere assistite da un consulente legale o da un’altra persona qualificata non facente parte dell’organico permanente ammessa dal consigliere-auditore. 5.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto a un’audizione previsto dai regolamenti di base.
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Audizioni (Art. 6 Decisione (UE) 2012/199) — Testo vigente | Portale Normativo