Art. 2

Definizioni

In vigore dal 29 feb 2012
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «procedimento in materia commerciale»: ogni indagine o procedimento amministrativo condotto dai servizi della Commissione in applicazione di uno dei regolamenti di base; b)   «parte interessata»: ogni persona i cui interessi siano pregiudicati da un procedimento in materia commerciale, secondo la definizione contenuta nel regolamento di base applicabile; c)   «diritti delle parti interessate»: i diritti procedurali e il diritto di ogni persona a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo e in tempi ragionevole nei procedimenti in materia commerciale.
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eli:dec:2012:199(1):oj#art-2

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