Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 feb 2012
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «procedimento in materia commerciale»: ogni indagine o procedimento amministrativo condotto dai servizi della Commissione in applicazione di uno dei regolamenti di base;
b) «parte interessata»: ogni persona i cui interessi siano pregiudicati da un procedimento in materia commerciale, secondo la definizione contenuta nel regolamento di base applicabile;
c) «diritti delle parti interessate»: i diritti procedurali e il diritto di ogni persona a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo e in tempi ragionevole nei procedimenti in materia commerciale.
Storico versioni
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Proeli:dec:2012:199(1):oj#art-2