Art. 18

Relazioni del consigliere-auditore

In vigore dal 29 feb 2012
Relazioni del consigliere-auditore 1.   Alla fine di ogni anno il consigliere-auditore redige una relazione annuale che contiene informazioni sui casi nei quali è intervenuto, sulle decisioni e raccomandazioni da lui adottate ed eventuali raccomandazioni per il miglioramento dei procedimenti in materia commerciale. La relazione è indirizzata al membro della Commissione competente per la politica commerciale. Il direttore generale per il commercio e le direzioni interessate ne ricevono copia. 2.   La sintesi della relazione annuale è comunicata agli Stati membri e al Parlamento europeo e pubblicata sul sito del consigliere-auditore. 3.   Il consigliere-auditore predispone relazioni periodiche per il membro della Commissione competente per la politica commerciale, nelle quali presenta sinteticamente le proprie attività e le questioni emerse nel corso di esse. La relazione descrive le principali questioni trattate, le decisioni e le raccomandazioni adottate dal consigliere-auditore e il modo in cui tali raccomandazioni sono state prese in considerazione dai servizi della Commissione incaricati dell’indagine. Copia della relazione è trasmessa al direttore generale per il commercio. 4.   Il consigliere-auditore riferisce su ogni audizione di parti interessate con interessi diversi e, nella sua veste di consigliere, può riferire al membro della Commissione competente per la politica commerciale e al direttore generale su ogni questione che si presenti in un procedimento in materia commerciale o comunque rilevante per un’efficace applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea nei procedimenti in materia commerciale. 5.   La relazione finale del consigliere-auditore sulle audizioni delle parti è presentata al membro della Commissione competente per la politica commerciale, al direttore generale per il commercio e al direttore competente. È inoltre trasmessa ai rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate.
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