Art. 16
Proroga dei termini
In vigore dal 29 feb 2012
Proroga dei termini
1. Le parti interessate possono chiedere una proroga o un posticipo dei termini fissati per la risposta ai questionari, la presentazione di ulteriori informazioni, i sopralluoghi o l’invio di osservazioni sulle informazioni comunicate alle parti. La richiesta deve essere indirizzata ai servizi della Commissione prima della scadenza dei termini inizialmente fissati. Se la richiesta è respinta o se la proroga concessa è ritenuta troppo breve, la parte interessata può chiedere al consigliere-auditore, prima della scadenza dei termini inizialmente fissati, di riesaminare la questione. Dopo aver sentito il direttore competente o il suo delegato, il consigliere-auditore può concedere la proroga o respingere la richiesta.
2. I servizi della Commissione si astengono dall’agire nella questione in causa prima che il consigliere-auditore abbia preso una decisione.
3. Il consigliere-auditore decide tenendo conto delle specifiche circostanze della richiesta e dei vincoli temporali del procedimento.
Storico versioni
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