Art. 14

Sintesi non riservate di informazioni riservate

In vigore dal 29 feb 2012
Sintesi non riservate di informazioni riservate 1.   Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare la valutazione compiuta dai servizi della Commissione incaricati dell’indagine in merito al fatto che una sintesi non riservata di informazioni riservate comunicate nel corso di un’indagine sia sufficientemente dettagliata per consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni comunicate in via riservata. 2.   Se i servizi della Commissione incaricati dell’indagine decidono di ignorare documenti o informazioni per i quali una parte interessata abbia rifiutato di fornire una sintesi significativa non riservata, la parte può chiedere al consigliere-auditore di pronunciarsi al riguardo. 3.   Il consigliere-auditore esamina la richiesta. Se ritiene che la sintesi non riservata non sia sufficientemente dettagliata, dà alla parte interessata che l’ha fornita la possibilità di presentare le sue osservazioni e di migliorare la sintesi entro un termine ragionevole. 4.   Se la parte interessata che ha comunicato le informazioni riservate fornisce una sintesi insufficiente, adduce giustificazioni inaccettabili o non agisce, il consigliere-auditore decide se ignorare le informazioni riservate per le quali non è stata fornita una sintesi non riservata in conformità alle disposizioni pertinenti dei regolamenti di base.
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Sintesi non riservate di informazioni riservate (Art. 14 Decisione (UE) 2012/199) — Testo vigente | Portale Normativo