Art. 13
Riservatezza
In vigore dal 29 feb 2012
Riservatezza
1. Il consigliere-auditore è tenuto all’osservanza delle norme generali in materia di riservatezza delle informazioni fornite dalle parti interessate nel corso dei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione.
2. Una parte interessata o i servizi della Commissione incaricati dell’indagine possono chiedere al consigliere-auditore di decidere in merito alla riservatezza di un documento in possesso dei servizi della Commissione incaricati dell’indagine.
Storico versioni
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