Art. 11

Seguito dato alle audizioni

In vigore dal 29 feb 2012
Seguito dato alle audizioni 1.   Il consigliere-auditore redige un verbale o un resoconto sommario delle audizioni: a) quando sono organizzate audizioni di parti interessate con interessi diversi, un verbale o un resoconto sommario è messo a disposizione di tutti i partecipanti all’audizione ed è accluso al fascicolo consultabile dalle parti interessate; b) quando sono organizzate audizioni tra una singola parte interessata o un gruppo di parti interessate con interessi simili e i servizi della Commissione, un verbale o un resoconto sommario è messo a disposizione di tutti i partecipanti all’audizione. I partecipanti possono presentare una richiesta motivata di trattamento riservato di certe informazioni contenute nel verbale o nel resoconto sommario. Il consigliere-auditore decide in merito a tali richieste dopo aver sentito i servizi della Commissione incaricati dell’indagine e se necessario altri servizi. La versione non riservata del verbale o del resoconto sommario è acclusa al fascicolo consultabile dalle parti interessate. 2.   Il consigliere-auditore può, come previsto dall’, paragrafo 4, della presente decisione, formulare raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell’indagine. I servizi della Commissione incaricati dell’indagine comunicano al consigliere-auditore, entro un periodo di tempo ragionevole prima dell’adozione di un atto giuridico finale, se e in che modo hanno tenuto conto di tali raccomandazioni e gli forniscono una copia del progetto di atto giuridico. 3.   Il consigliere-auditore presenta, come previsto dall’ della presente decisione, relazioni periodiche al membro della Commissione competente per la politica commerciale, con copia al direttore generale, sulle audizioni di singole parti interessate o di gruppi di parti interessate con interessi simili, a meno che il caso richieda una raccomandazione immediata al commissario responsabile per la politica commerciale o al direttore generale. 4.   Le raccomandazioni ai servizi della Commissione incaricati dell’indagine e le relazioni e osservazioni trasmesse dal consigliere-auditore al membro della Commissione competente per la politica commerciale e al direttore generale sono considerate documenti riservati interni. 5.   Quando è organizzata un’audizione delle parti, il consigliere-auditore predispone una relazione finale scritta sul rispetto dei diritti delle parti interessate. Tale relazione può essere modificata dal consigliere-auditore alla luce di eventuali modifiche del progetto di atto giuridico fino al momento dell’adozione dell’atto giuridico finale.
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Seguito dato alle audizioni (Art. 11 Decisione (UE) 2012/199) — Testo vigente | Portale Normativo