Art. 12

Conseguimento degli obiettivi ambientali

In vigore dal 12 dic 2011
Conseguimento degli obiettivi ambientali 1.   Secondo la procedura di cui all’ della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni indicate nella parte G dell’allegato II relative al conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile. Le informazioni comprendono: a) una dichiarazione di conseguimento di tutti gli obiettivi ambientali in ogni zona o agglomerato specifici, comprese le informazioni relative al superamento di qualsiasi margine applicabile di tolleranza; b) se del caso, una dichiarazione attestante che il superamento della zona è imputabile a fonti naturali; c) se del caso, una dichiarazione attestante che il superamento di un obiettivo di qualità dell’aria relativo al PM10 nella zona o agglomerato è causato della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura invernali delle strade; d) informazioni sul conseguimento dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione per il PM2,5. 3.   Quando si verifica un superamento, le informazioni fornite devono comprendere anche informazioni sulla zona di superamento e sul numero delle persone esposte. 4.   Le informazioni messe a disposizione sono coerenti con la delimitazione della zona indicata a norma dell’ per lo stesso anno civile e con i dati di valutazione aggregati e convalidati comunicati a norma dell’.
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Conseguimento degli obiettivi ambientali (Art. 12 Decisione (UE) 2011/850) — Testo vigente | Portale Normativo