Art. 5

Procedura per rendere disponibili le informazioni

In vigore dal 12 dic 2011
Procedura per rendere disponibili le informazioni 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione dell’archivio dati le informazioni previste dalla presente decisione in conformità ai requisiti dei dati di cui alla parte A dell’allegato I. Tali informazioni sono automaticamente elaborate da uno strumento elettronico. 2.   Lo strumento di cui al paragrafo 1 è utilizzato per svolgere le seguenti funzioni: a) un controllo della coerenza delle informazioni che devono essere rese disponibili; b) una verifica dei dati primari relativi agli obiettivi specifici di qualità dei dati di cui all’allegato IV della direttiva 2004/107/CE e all’allegato I della direttiva 2008/50/CE; c) l’aggregazione dei dati primari in conformità alle norme di cui all’allegato I della presente decisione e agli allegati VII e XI della direttiva 2008/50/CE. 3.   Se i dati aggregati devono essere resi disponibili conformemente agli articoli da 6 a 14, essi sono generati dallo strumento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4.   La Commissione notifica il ricevimento delle informazioni. 5.   Qualora uno Stato membro desideri aggiornare le informazioni, all’atto della trasmissione delle informazioni aggiornate all’archivio dati esso descrive le differenze tra le informazioni originali e quelle aggiornate e i motivi di tale aggiornamento. La Commissione notifica il ricevimento delle informazioni aggiornate che, dopo tale notifica, sono considerate informazioni ufficiali.
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Procedura per rendere disponibili le informazioni (Art. 5 Decisione (UE) 2011/850) — Testo vigente | Portale Normativo