Art. 3

Portale della qualità dell’aria ambiente e archivio dati

In vigore dal 12 dic 2011
Portale della qualità dell’aria ambiente e archivio dati 1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, istituisce un archivio dati e lo rende accessibile attraverso il portale della qualità dell’aria ambiente (di seguito denominato «il portale»). 2.   Gli Stati membri trasmettono all’archivio dati, in conformità all’, le informazioni utilizzate per la comunicazione e lo scambio reciproco di informazioni. 3.   L’Agenzia europea per l’ambiente gestisce l’archivio dati. 4.   Il pubblico ha accesso gratuito all’archivio dati. 5.   Ogni Stato membro nomina una o più persone responsabili della trasmissione all’archivio dati, a suo nome, di ogni informazione comunicata e scambiata. Solo le persone nominate possono rendere disponibili le informazioni da comunicare o scambiare. 6.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona o delle persone di cui al paragrafo 5.
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