Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 dic 2011
Definizioni Ai fini della presente decisione e in aggiunta alle definizioni di cui all’ della direttiva 2004/107/CE, all’ della direttiva 2007/2/CE, all’ e all’allegato VII della direttiva 2008/50/CE, si applicano le seguenti definizioni: (1)   «stazione»: luogo in cui si effettuano misurazioni o si prelevano campioni in uno o più punti di campionamento nello stesso sito all’interno di un’area di circa 100 m2; (2)   «rete»: struttura organizzativa che esegue attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente mediante misurazioni in una o più stazioni; (3)   «configurazione di misurazione»: attrezzature tecniche utilizzate per la misurazione di un singolo inquinante o di uno dei suoi composti in una determinata stazione; (4)   «dati di misurazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante misurazioni; (5)   «dati di modellizzazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante simulazione numerica di una realtà fisica; (6)   «dati di stima obiettiva»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante analisi di esperti, anche con l’ausilio di strumenti statistici; (7)   «dati primari»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico alla massima risoluzione temporale considerata nella presente decisione; (8)   «dati primari aggiornati di valutazione»: dati primari raccolti con la frequenza appropriata per ciascun metodo di valutazione degli inquinanti e resi immediatamente accessibili al pubblico; (9)   «portale della qualità dell’aria ambiente»: pagina web gestita dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, mediante la quale vengono fornite le informazioni relative all’attuazione della presente decisione, compreso l’archivio dati; (10)   «archivio dati»: sistema di informazione, collegato al portale della qualità dell’aria ambiente e gestito dall’Agenzia europea per l’ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell’aria e dati resi disponibili mediante nodi nazionali di comunicazione e di scambio dei dati sotto il controllo degli Stati membri; (11)   «tipo di dati»: descrittore mediante il quale dati analoghi da utilizzare per scopi diversi sono classificati come indicato nella parte A dell’allegato II della presente decisione; (12)   «obiettivo ambientale»: obiettivo della qualità dell’aria ambiente che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito o, se del caso, nell’arco di un determinato periodo o a lungo termine, come disposto dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.
Storico versioni

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