Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 dic 2011
Definizioni
Ai fini della presente decisione e in aggiunta alle definizioni di cui all’ della direttiva 2004/107/CE, all’ della direttiva 2007/2/CE, all’ e all’allegato VII della direttiva 2008/50/CE, si applicano le seguenti definizioni:
(1) «stazione»: luogo in cui si effettuano misurazioni o si prelevano campioni in uno o più punti di campionamento nello stesso sito all’interno di un’area di circa 100 m2;
(2) «rete»: struttura organizzativa che esegue attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente mediante misurazioni in una o più stazioni;
(3) «configurazione di misurazione»: attrezzature tecniche utilizzate per la misurazione di un singolo inquinante o di uno dei suoi composti in una determinata stazione;
(4) «dati di misurazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante misurazioni;
(5) «dati di modellizzazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante simulazione numerica di una realtà fisica;
(6) «dati di stima obiettiva»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante analisi di esperti, anche con l’ausilio di strumenti statistici;
(7) «dati primari»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico alla massima risoluzione temporale considerata nella presente decisione;
(8) «dati primari aggiornati di valutazione»: dati primari raccolti con la frequenza appropriata per ciascun metodo di valutazione degli inquinanti e resi immediatamente accessibili al pubblico;
(9) «portale della qualità dell’aria ambiente»: pagina web gestita dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, mediante la quale vengono fornite le informazioni relative all’attuazione della presente decisione, compreso l’archivio dati;
(10) «archivio dati»: sistema di informazione, collegato al portale della qualità dell’aria ambiente e gestito dall’Agenzia europea per l’ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell’aria e dati resi disponibili mediante nodi nazionali di comunicazione e di scambio dei dati sotto il controllo degli Stati membri;
(11) «tipo di dati»: descrittore mediante il quale dati analoghi da utilizzare per scopi diversi sono classificati come indicato nella parte A dell’allegato II della presente decisione;
(12) «obiettivo ambientale»: obiettivo della qualità dell’aria ambiente che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito o, se del caso, nell’arco di un determinato periodo o a lungo termine, come disposto dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:850:oj#art-2