Art. 6
Zone e agglomerati
In vigore dal 12 dic 2011
Zone e agglomerati
1. Secondo la procedura di cui all’ della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni di cui alla parte B dell’allegato II della presente decisione relativamente alla delimitazione e al tipo di zone e agglomerati stabiliti in conformità all’ della direttiva 2004/107/CE e all’ della direttiva 2008/50/CE e in cui vengono svolte la valutazione e la gestione della qualità dell’aria nell’anno civile successivo.
Per le zone e gli agglomerati in cui si applica una deroga o una proroga ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni messe a disposizione includono un’indicazione di detta deroga o proroga.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre di ogni anno civile. Gli Stati membri possono indicare che non vi sono state modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.
3. Nei casi in cui vengano apportate modifiche alla delimitazione e al tipo di zone e agglomerati, gli Stati membri informano la Commissione entro nove mesi a decorrere dal termine dell’anno civile in cui le modifiche sono state inserite.
Storico versioni
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