Art. 7

Sistema di valutazione

In vigore dal 12 dic 2011
Sistema di valutazione 1.   Secondo la procedura di cui all’ della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni stabilite nella parte C dell’allegato II concernenti il sistema di valutazione da applicare per l’anno civile successivo per ciascun inquinante all’interno delle singole zone e agglomerati, conformemente all’ della direttiva 2004/107/CE e agli della direttiva 2008/50/CE. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre di ogni anno civile. Essi possono indicare che non vi sono state modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.
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