Art. 8
Metodi per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali o a sabbiatura o salatura invernali
In vigore dal 12 dic 2011
Metodi per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali o a sabbiatura o salatura invernali
1. Secondo la procedura di cui all’ della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni di cui alla parte D dell’allegato II relative ai metodi utilizzati per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali o alla sabbiatura o salatura invernali applicati all’interno delle singole zone e agglomerati ai sensi degli articoli 20 e 21 della direttiva 2008/50/CE.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.
Storico versioni
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