Art. 10
Dati primari di valutazione convalidati e dati primari di valutazione aggiornati
In vigore dal 12 dic 2011
Dati primari di valutazione convalidati e dati primari di valutazione aggiornati
1. In conformità alla procedura di cui all’ della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte E dell’allegato II relative ai dati primari di valutazione convalidati per tutti i punti di campionamento in cui sono raccolti i dati di misurazione ai fini della valutazione, come indicato dagli Stati membri a norma dell’ per gli inquinanti elencati nelle parti B e C dell’allegato I.
Qualora in una particolare zona o agglomerato vengano utilizzate tecniche di modellizzazione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte E dell’allegato II con la massima risoluzione temporale disponibile.
2. I dati primari di valutazione convalidati sono messi a disposizione della Commissione per un intero anno civile sotto forma di serie cronologiche complete non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.
3. Se si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri comunicano le informazioni riguardanti la quantificazione del contributo proveniente da fonti naturali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, o dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade a norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/50/CE.
Tali informazioni comprendono:
a)
l’estensione territoriale della detrazione;
b)
la quantità di dati primari di valutazione convalidati messi a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo imputabili a fonti naturali o a sabbiatura o salatura invernali;
c)
i risultati dell’applicazione dei metodi dichiarati conformemente all’.
4. Gli Stati membri trasmettono inoltre le informazioni di cui alla parte E dell’allegato II relative ai dati primari di valutazione aggiornati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri al fine specifico di rendere disponibili le informazioni aggiornate tra le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri per lo scambio reciproco di informazioni conformemente all’, lettera b), per quanto riguarda gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, se disponibili, per gli altriinquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo.
5. Gli Stati membri mettono altresì a disposizione le informazioni di cui alla parte E dell’allegato II sui dati primari di valutazione aggiornati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri ai fini dello scambio reciproco di informazioni ai sensi dell’, lettera b), per gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, se disponibili, per gli altri inquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle informazioni scambiate.
6. I dati primari di valutazione aggiornati a norma del paragrafo 4 sono comunicati alla Commissione a titolo provvisorio con la frequenza appropriata per ciascun metodo di valutazione degli inquinanti e entro un lasso di tempo ragionevole, dopo che i dati sono stati messi a disposizione del pubblico a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/50/CE, per gli inquinanti specificati a tal fine nella parte B dell’allegato I della presente decisione.
Le informazioni comprendono:
a)
i livelli di concentrazione valutati;
b)
un’indicazione dello status del controllo di qualità.
7. Le informazioni primarie aggiornate rese disponibili a norma dell’ devono essere coerenti con le informazioni comunicate a norma degli .
8. Gli Stati membri possono aggiornare, a seguito di ulteriori controlli qualità, i dati primari di valutazione aggiornati resi disponibili a norma del paragrafo 4. Le informazioni aggiornate sostituiscono le informazioni iniziali e il loro status deve essere chiaramente indicato.
Storico versioni
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