Art. 11

Dati di valutazione aggregati e convalidati

In vigore dal 12 dic 2011
Dati di valutazione aggregati e convalidati 1.   Lo strumento di cui all’, paragrafo 1, genera le informazioni di cui alla parte F dell’allegato II relative ai dati di valutazione aggregati e convalidati, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sui dati primari di valutazione convalidati a norma dell’. 2.   Per gli inquinanti soggetti a obblighi di monitoraggio, le informazioni generate dallo strumento consistono in livelli di concentrazione misurati e aggregati per tutti i punti di campionamento per i quali gli Stati membri sono tenuti a trasmettere informazioni a norma dell’, paragrafo 3, lettera c). 3.   Per gli inquinanti per i quali sono stati definiti obiettivi ambientali, le informazioni generate dallo strumento consistono in livelli di concentrazione espressi nell’unità associata all’obiettivo ambientale definito di cui alla parte B dell’allegato I e comprendono: a) la media annua, se è stato definito un obiettivo di media annua o un valore limite; b) il numero totale di ore di superamento se è stato definito un valore limite orario; c) il numero complessivo di giorni di superamento se è stato definito un valore limite giornaliero, o il percentile 90,4 per il PM10 nel caso specifico in cui vengano applicate misurazioni casuali invece di misurazioni continue; d) il numero totale dei giorni di superamento se è stato definito un obiettivo massimo giornaliero di otto ore o un valore limite; e) il valore AOT40 come definito nella parte A dell’allegato VII della direttiva 2008/50/CE, nel caso del valore obiettivo dell’ozono per la protezione della vegetazione; f) l’indicatore di esposizione media per il PM2,5 nel caso dell’obiettivo di riduzione dell’esposizione e dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione.
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Dati di valutazione aggregati e convalidati (Art. 11 Decisione (UE) 2011/850) — Testo vigente | Portale Normativo