Art. 13
Piani per la qualità dell’aria
In vigore dal 12 dic 2011
Piani per la qualità dell’aria
1. Secondo la procedura di cui all’ della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni riportate nelle parti H, I, J e K dell’allegato II della presente decisione relative ai piani per la qualità dell’aria, come previsto dall’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, compresi:
a)
gli elementi obbligatori del piano per la qualità dell’aria come da elenco di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE nella sezione A dell’allegato XV della medesima direttiva;
b)
i riferimenti attraverso i quali il pubblico può avere accesso a informazioni regolarmente aggiornate sull’esecuzione dei piani per la qualità dell’aria.
2. Le informazioni sono messe a disposizione della Commissione immediatamente e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato rilevato il primo superamento.
Storico versioni
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