Art. 14
Misure per la conformità ai valori obiettivo della direttiva 2004/107/CE
In vigore dal 12 dic 2011
Misure per la conformità ai valori obiettivo della direttiva 2004/107/CE
1. Conformemente alla procedura di cui all’ della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni indicate nella parte K dell’allegato II della presente decisione in relazione alle misure adottate per conformarsi ai valori obiettivo previsti a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2004/107/CE.
2. Le informazioni sono messe a disposizione della Commissione al più tardi entro due anni a decorrere dal termine dell’anno in cui il superamento che ha dato luogo alla misura è stato osservato.
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