Art. 16
Applicabilità
In vigore dal 12 dic 2011
Applicabilità
1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni richieste a norma degli per la prima volta entro il 31 dicembre 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2011:850:oj#art-16