Art. 16

Applicabilità

In vigore dal 12 dic 2011
Applicabilità 1.   La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni richieste a norma degli per la prima volta entro il 31 dicembre 2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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