Art. 13

Siti tematici nazionali

In vigore dal 16 nov 2011
Siti tematici nazionali 1.   Per essere ammesso all’assegnazione del marchio, un sito tematico nazionale soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) dimostrazione del valore aggiunto europeo di una candidatura comune rispetto a candidature individuali; b) dimostrazione di un chiaro legame tematico; c) pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante; d) designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore incaricato di essere l’unico punto di contatto per la Commissione; e) presentazione della candidatura sotto un nome comune. 2.   Le candidature per i siti tematici nazionali seguono la stessa procedura applicabile agli altri siti. Ciascun sito partecipante compila un modulo di candidatura e lo invia al coordinatore. I siti tematici nazionali sono preselezionati dallo Stato membro interessato nei limiti del numero dei siti di cui all’, paragrafo 2. 3.   Qualora un sito tematico nazionale sia selezionato, il marchio è assegnato al sito tematico nazionale nel suo insieme e sotto il nome comune.
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