Art. 13
Siti tematici nazionali
In vigore dal 16 nov 2011
Siti tematici nazionali
1. Per essere ammesso all’assegnazione del marchio, un sito tematico nazionale soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a)
dimostrazione del valore aggiunto europeo di una candidatura comune rispetto a candidature individuali;
b)
dimostrazione di un chiaro legame tematico;
c)
pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante;
d)
designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore incaricato di essere l’unico punto di contatto per la Commissione;
e)
presentazione della candidatura sotto un nome comune.
2. Le candidature per i siti tematici nazionali seguono la stessa procedura applicabile agli altri siti. Ciascun sito partecipante compila un modulo di candidatura e lo invia al coordinatore. I siti tematici nazionali sono preselezionati dallo Stato membro interessato nei limiti del numero dei siti di cui all’, paragrafo 2.
3. Qualora un sito tematico nazionale sia selezionato, il marchio è assegnato al sito tematico nazionale nel suo insieme e sotto il nome comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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