Art. 14

Designazione

In vigore dal 16 nov 2011
Designazione 1.   La Commissione designa i siti ai quali assegnare il marchio tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del panel europeo. Essa informa della designazione il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni. 2.   Il marchio viene assegnato in modo permanente, alle condizioni di cui all’ e a condizione del prosieguo dell’azione, fatto salvo l’.
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Designazione (Art. 14 Decisione (UE) 2011/1194) — Testo vigente | Portale Normativo