Art. 12
Siti transnazionali
In vigore dal 16 nov 2011
Siti transnazionali
1. Per essere ammesso all’assegnazione del marchio, un sito transnazionale soddisfa le seguenti condizioni:
a)
pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante;
b)
designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore incaricato di essere l’unico punto di contatto per la Commissione;
c)
presentazione della candidatura sotto un nome comune;
d)
se del caso, dimostrazione dell’esistenza di un chiaro legame tematico.
2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura degli altri siti. Dopo consultazione tra i siti partecipanti, con il coinvolgimento delle competenti autorità nazionali, ciascun sito partecipante compila un modulo per la candidatura e lo trasmette al coordinatore. I siti transnazionali sono preselezioni dallo Stato membro del coordinatore nei limiti del numero dei siti di cui all’, paragrafo 2, e sono proposti a nome di tutti gli Stati membri interessati dopo che questi hanno espresso parere favorevole.
3. Quando un sito transnazionale è selezionato, il marchio è assegnato al sito transnazionale nell’insieme e sotto il nome comune.
4. Se un sito transnazionale risponde a tutti i criteri, in fase di selezione gli sarà data priorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:1194:oj#art-12