Art. 12

Siti transnazionali

In vigore dal 16 nov 2011
Siti transnazionali 1.   Per essere ammesso all’assegnazione del marchio, un sito transnazionale soddisfa le seguenti condizioni: a) pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante; b) designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore incaricato di essere l’unico punto di contatto per la Commissione; c) presentazione della candidatura sotto un nome comune; d) se del caso, dimostrazione dell’esistenza di un chiaro legame tematico. 2.   Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura degli altri siti. Dopo consultazione tra i siti partecipanti, con il coinvolgimento delle competenti autorità nazionali, ciascun sito partecipante compila un modulo per la candidatura e lo trasmette al coordinatore. I siti transnazionali sono preselezioni dallo Stato membro del coordinatore nei limiti del numero dei siti di cui all’, paragrafo 2, e sono proposti a nome di tutti gli Stati membri interessati dopo che questi hanno espresso parere favorevole. 3.   Quando un sito transnazionale è selezionato, il marchio è assegnato al sito transnazionale nell’insieme e sotto il nome comune. 4.   Se un sito transnazionale risponde a tutti i criteri, in fase di selezione gli sarà data priorità.
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Siti transnazionali (Art. 12 Decisione (UE) 2011/1194) — Testo vigente | Portale Normativo