Art. 10

Preselezione a livello nazionale

In vigore dal 16 nov 2011
Preselezione a livello nazionale 1.   La preselezione dei siti per l’assegnazione del marchio è sotto la responsabilità degli Stati membri. 2.   Ciascuno Stato membro può preselezionare fino a un massimo di due siti ogni due anni. 3.   La preselezione avviene secondo i criteri e sulla base del modulo di candidatura. 4.   Ciascuno Stato membro partecipante stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per disposizioni amministrative che siano il più possibile semplici e flessibili. Esso trasmette i moduli di candidatura dei siti preselezionati alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno in cui ha luogo la procedura di selezione, conformemente al calendario riportato in allegato. 5.   La Commissione pubblica l’elenco completo dei siti preselezionati e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni senza indugio dopo la conclusione della fase di preselezione, affinché il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato delle regioni, gli Stati membri o qualsiasi altra persona o entità possa presentare alla Commissione qualsiasi osservazione suscettibile di influire sulla selezione dei siti.
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Preselezione a livello nazionale (Art. 10 Decisione (UE) 2011/1194) — Testo vigente | Portale Normativo