Art. 11

Selezione a livello di Unione

In vigore dal 16 nov 2011
Selezione a livello di Unione 1.   La selezione dei siti per l’assegnazione del marchio è effettuata dal panel europeo sotto la responsabilità della Commissione. 2.   Il panel europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro. Se necessario, possono essere richieste ulteriori informazioni e possono essere organizzate visite dei siti. 3.   La selezione avviene in base ai criteri e al modulo di candidatura. Il panel europeo tiene inoltre debitamente conto delle osservazioni di cui all’, paragrafo 5. 4.   Il panel europeo pubblica una relazione relativa ai siti preselezionati e la trasmette alla Commissione entro la fine dell’anno in cui ha luogo la selezione. Tale relazione comprende una raccomandazione per l’assegnazione del marchio e fornisce una spiegazione a corredo delle sue conclusioni in merito ai siti che sono selezionati e a quelli che non lo sono. La Commissione trasmette senza indugio tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni per informazione. 5.   I siti candidati che non sono selezionati possono presentare negli anni seguenti nuove candidature per la preselezione a livello nazionale.
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Selezione a livello di Unione (Art. 11 Decisione (UE) 2011/1194) — Testo vigente | Portale Normativo