Art. 15
Controllo
In vigore dal 16 nov 2011
Controllo
1. Ciascun sito a cui viene assegnato il marchio è controllato periodicamente al fine di verificare che esso continui a rispettare i criteri nonché il progetto e il piano di lavoro presentati al momento della candidatura.
2. Gli Stati membri sono responsabili del controllo di tutti i siti che si trovano nei rispettivi territori. Il controllo di un sito transnazionale è di competenza dello Stato membro del coordinatore.
3. Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni necessarie e preparano una relazione ogni quattro anni, conformemente al calendario riportato nell’allegato. Gli Stati membri trasmettono la relazione alla Commissione entro il 1o marzo dell’anno in cui ha luogo la procedura di controllo. La Commissione sottopone la relazione all’esame del panel europeo.
4. Il panel europeo pubblica una relazione sullo stato dei siti che hanno ricevuto il marchio entro la fine dell’anno in cui ha luogo la procedura di controllo, comprendente se necessario le raccomandazioni di cui tenere conto nel periodo di controllo successivo.
5. La Commissione stabilisce, in cooperazione con il panel europeo, indicatori comuni affinché gli Stati membri possano applicare un approccio coerente per il controllo.
Storico versioni
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