Art. 17

Modalità pratiche

In vigore dal 16 nov 2011
Modalità pratiche 1.   La Commissione esegue l’azione. In particolare: a) garantisce la coerenza e la qualità complessive dell’azione; b) assicura il coordinamento fra gli Stati membri e il panel europeo; c) alla luce degli obiettivi e dei criteri, stabilisce orientamenti ai fini dell’assistenza nelle procedure di selezione e di controllo in stretta cooperazione con il panel europeo; d) fornisce sostegno al panel europeo. 2.   La Commissione è tenuta a comunicare le informazioni riguardanti il marchio e a garantirne la visibilità a livello di Unione, in particolare creando e gestendo un sito web specifico. La Commissione assicura inoltre la creazione di un logo per l’azione. 3.   La Commissione promuove le attività di messa in rete fra i siti che hanno ricevuto il marchio. 4.   Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nonché i costi del panel europeo sono finanziati con la dotazione finanziaria di cui all’.
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Modalità pratiche (Art. 17 Decisione (UE) 2011/1194) — Testo vigente | Portale Normativo