Art. 17
Modalità pratiche
In vigore dal 16 nov 2011
Modalità pratiche
1. La Commissione esegue l’azione. In particolare:
a)
garantisce la coerenza e la qualità complessive dell’azione;
b)
assicura il coordinamento fra gli Stati membri e il panel europeo;
c)
alla luce degli obiettivi e dei criteri, stabilisce orientamenti ai fini dell’assistenza nelle procedure di selezione e di controllo in stretta cooperazione con il panel europeo;
d)
fornisce sostegno al panel europeo.
2. La Commissione è tenuta a comunicare le informazioni riguardanti il marchio e a garantirne la visibilità a livello di Unione, in particolare creando e gestendo un sito web specifico. La Commissione assicura inoltre la creazione di un logo per l’azione.
3. La Commissione promuove le attività di messa in rete fra i siti che hanno ricevuto il marchio.
4. Le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nonché i costi del panel europeo sono finanziati con la dotazione finanziaria di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:1194:oj#art-17